NORMATIVA


La Nota Ministeriale dell' 11.04.2012, prot. n. 2209 ha chiarito che "a decorrere dal 1' settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".

Ciò significa che le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia per quanto riguarda le uscite e visite guidate e i viaggi di istruzione, e che le circolari emanate precedentemente dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma acquistano solo la funzione di suggerimenti di comportamento.
La previgente Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623 regolava "Visite e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive". In essa, il Ministero della Pubblica Istruzione promuove l'autonomia delle singole scuole, affermando che "L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche".
E' la scuola, si dice inoltre, che decide il periodo più opportuno per effettuare la gita compatibilmente con l'attività didattica e che stabilisce il numero degli studenti, le destinazioni e la durata.
In linea generale, il Ministero afferma che le gite devono essere sostenibili dal punto di vista economico sia dalle scuole sia dalle famiglie e che devono presentare sufficienti elementi di garanzia per quanto riguarda la sicurezza.
Le tipologie a cui ricondurre visite e viaggi sono le seguenti: viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo; viaggi e visite d'integrazione culturale; viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali; viaggi connessi ad attività sportive.
La Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 stabiliva che gli obiettivi formativi dei viaggi consistono nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti e che i viaggi devono essere "funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi"
. E' poi previsto che al viaggio debbano partecipare almeno i due terzi degli alunni della classe e che vi sia un docente accompagnatore ogni 15 alunni o fino a un massimo di 3 per ogni classe.
E' consentita la partecipazione dei genitori a condizione che non vi siano oneri a carico della scuola e che questi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Per quanto riguarda la destinazione, si afferma che le mete devono essere coerenti con l'età degli studenti e si invitano le scuole a scegliere destinazioni vicine per evitare viaggi lunghi e costosi. Per le scuole superiori sono previste destinazioni sia in Italia sia all'estero, mentre le scuole medie sono invitate a rimanere nei confini italiani, con la possibilità di gite giornaliere, senza pernottamento, in Paesi confinanti con l'Italia. Le scuole elementari possono spostarsi nella Regione (secondo ciclo) o nella Provincia di residenza (primo ciclo).
La Circolare fornisce indicazioni anche sulla scelta del mezzo, consigliando l'utilizzo del treno quando possibile e determina che gli incaricati debbano accertarsi con la massima diligenza dell'affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggi scelta e della ditta di autotrasporti, comparando inoltre almeno tre preventivi di spesa.

Detto questo, i viaggi di istruzione sono comunque rimessi all'autonomia decisionale dei singoli istituti. Spetta quindi agli Organi Collegiali determinare i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle uscite e redigere un apposito Regolamento o delibere contenenti le decisioni prese.

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